Sono confermate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni BONUS CASA 50% ed ECOBONUS 50-65%.
Queste agevolazioni fiscali sono ancora applicabili alle sostituzioni di caldaie a gas con:
nel rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza e risparmio energetico.
ENEA ha già attivato i portali 2024 ECOBONUS e BONUS CASA (https://bonusfiscali.enea.it/) per le comunicazioni degli interventi realizzati quest'anno.
Dal 26 gennaio 2024 decorrono i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche per gli interventi realizzati a partire dallo scorso 1° gennaio.
N.B. Dal 2025, è bene sottolinearlo, per effetto delle nuove Direttive UE (di ormai prossima emanazione) le caldaie alimentate a combustibili fossili non potranno più godere di agevolazioni, mentre risulteranno incentivabili i sistemi ibridi.
Dal prossimo 1° marzo la ritenuta sui bonifici per detrazioni passerà dall’8 all'11% (rif. Legge di Bilancio 2024); impatterà, quindi, sui pagamenti alle Imprese per interventi legati a BONUS CASA, ECOBONUS, anche in versione SUPER, etc.
Il SUPER-ECOBONUS:
N.B. Per gli edifici che hanno beneficiato del SUPERBONUS 110%, l'art. 21 (Misure in materia di variazione dello stato dei beni) della Legge di bilancio 2024 prevede un controllo fiscale sull'adeguamento della rendita catastale dell'immobile a lavori eseguiti. La variazione della rendita catastale dell’immobile, è bene ricordarlo, va presentata entro 30 giorni dal termine dei lavori in caso di:
- riqualificazione di immobili collabenti;
- accorpamento di unità immobiliari;
- ampliamento con realizzazione di nuova cubatura o con recupero del sottotetto;
- realizzazione di nuovi servizi;
- installazione di un ascensore;
nonché di realizzazione di lavori in SUPERBONUS finalizzati al miglioramento della classe energetica o al consolidamento dell'immobile. L'accertato inadempimento comporta una sanzione da parte dell’Agenzia del Territorio.
E gli altri bonus?
Confermate fino al 31/12/2024 le seguenti detrazioni:
Confermato fino al 31/12/2025, salvo successive modifiche, il SUPER-SISMABONUS 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (rif. art. 119, c. 8-ter).
Nessun a proroga, invece, per:
Riscaldamento, il balzello della revisione caldaie. Una giuda agli obblighi per i proprieari: c'è anche l'efficienza energetica.
La periodicità della manutenzione deve essere indicata nel libretto.
QUANDO VA FATTA LA REVISIONE?
Partiamo dal presupposto che la periodicità con cui si deve esegire la manutenzione delle caldaie, in Italia, varia da regione a regione: molte hanno uniformato i calendari alle disposizioni nazionali, mentre altre hanno legiferato in maniera autonoma; tra queste la TOSCANA.
I controlli da fare, come detto, sono due: la manutenzione vera e propria e il contollo dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda quest'ultima ed il relativo bollino, il controllo per le caldaie tra i 10 e i 100 kw di potenza deve essere fatto all'atto del collaudo, successivamente dopo 4 anni e poi ogni 2.
Per quanto riguarda la manutenzione, invece, tutto dipende da quello che il costruttore ha scritto nel libretto. E' il costruttore, in altre parole, che stabilisce ogni quanto va fatta la revisione all' impianto. Il manutentore dal canto suo ha l'obbligo di allegare al libretto di impianto una nota recante le tempistiche di manutenzione della caldaia.
LE SANZIONI
Ma cosa succede se non viene fatta la revisione? << se non viene fatta la revisione della caldaia si rischia anche il penale >>, fa sapere Riccardo Guardi funzionario dell'ufficio ambiente della Regione. Questo, ovviamente, se l'impianto presenta dei problemi. In tutti gli altri casi, si rischia ua multa da 500 a 3000 euro. Nei territori comunali vengono eseguite delle attività ispettive per controllare il rispetto dell'obbligo di revisione. << L'ispezione non è automatica - spiega Guardi - ma avviene attraverso la verifica del mancato pagamento del bollino o l'invio del rapporto di controllo e qualità dei fumi ai database istituiti allo
scopo >>. In caso di mancata revisione scatta la multa a carico del proprietario o dell'affittuario o del semplice conduttore (la manutenzione ordinaria della caldaia è a carico di chi effettivamente
usa l'impianto).